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Sez. 1, Sentenza n. 2102 del 15/11/1988 Ud. (dep. 11/02/1989) Rv. 180476 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - POSSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180476-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - POSSIBILITÀ - LIMITI.*

In tema di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento, la motivazione può essere implicita, quando gli elementi di prova raccolti sono tali da costituire una adeguata e ragionevole base per il convincimento circa la responsabilità dell'imputato, né si prospetti la possibilità, sia pure remota, che altri elementi probatori possono infirmare la validità e l'efficacia dimostrativa dei primi. (Conf mass n 178487, ed ivi citate in senso conforme e contrario; (Conf mass n 176987, ed ivi citate in senso conforme e contrario; (Conf mass n 177246, ed ivi citate in senso conforme e contrario).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)