Sez. 1, Sentenza n. 2102 del 15/11/1988 Ud. (dep. 11/02/1989) Rv. 180476 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - POSSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - POSSIBILITÀ - LIMITI.*
In tema di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento, la motivazione può essere implicita, quando gli elementi di prova raccolti sono tali da costituire una adeguata e ragionevole base per il convincimento circa la responsabilità dell'imputato, né si prospetti la possibilità, sia pure remota, che altri elementi probatori possono infirmare la validità e l'efficacia dimostrativa dei primi. (Conf mass n 178487, ed ivi citate in senso conforme e contrario; (Conf mass n 176987, ed ivi citate in senso conforme e contrario; (Conf mass n 177246, ed ivi citate in senso conforme e contrario).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)