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Sez. 3, Sentenza n. 14664 del 14/07/2015 (Rv. 636659 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO | Attività professionale - Valutazione ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - Necessità - Valutazione in base a generico richiamo a "diligenza qualificata" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636659-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO

In tema di contratto di mandato, nel caso di obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza del mandatario deve essere valutata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. e non alla stregua di un generico riferimento ad una "diligenza qualificata" che non trovi fondamento nella natura dell'attività esercitata. (Nella specie la S.C., in ordine ad un mandato avente ad oggetto l'acquisto di una vettura usata, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'inadempimento del mandatario, non concessionario di automobili, per l'asserito difetto di una generica "diligenza qualificata", senza neppure considerare che l'acquisto era avvenuto presso una concessionaria di veicoli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 2082

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)