Sez. 1, Sentenza n. 8983 del 05/07/2000 (Rv. 538249 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Istituto bancario - Richiesta di "benefondi" da parte di un cliente correntista - Assicurazioni circa l'esistenza di fondi necessari al pagamento di un assegno - Inesattezza delle informazioni - Conseguenze - Responsabilità contrattuale della banca - Sussistenza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
L'istituto bancario che, tramite un proprio dipendente, abbia, su richiesta di un cliente correntista, fornito assicurazioni a quest'ultimo (telefonicamente o con altro mezzo di comunicazione) circa l'esistenza di fondi sufficienti al pagamento di un assegno di conto corrente (cosiddetti "benefondi") è contrattualmente responsabile - configurandosi nella specie un rapporto di mandato - se le notizie così fornite non risultino, poi, rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza gravante sull'istituto di credito - mandatario, derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1710
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)