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Sez. L, Sentenza n. 7093 del 29/07/1994 (Rv. 487571 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Sanatoria ex art. 11 legge n. 564 del 1981 - Applicabilità alla tardiva domanda di riconoscimento della causa di servizio - Decadenza per tardiva presentazione della domanda di equo indennizzo - Rapporto.
Stato
decisa il 1994-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487571-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

In tema di equo indennizzo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, la sanatoria prevista dall'art. 11, comma secondo, della legge 6 ottobre 1981 n. 564 è applicabile alla decadenza - ex art. 38 del D.M. 19 dicembre 1958 n. 2716, emanato dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 208 della legge 26 marzo 1958 n. 425 - per tardiva presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, tenuto conto, oltre che della lettera e della "ratio" del citato art. 11 (rimessione in termini giustificata della carenza regolamentare, che di fatto aveva impedito ai ferrovieri di fruire di un beneficio loro concesso solo astrattamente dalla legge n. 425 del 1958), della decisiva ragione che l'anzidetta decadenza era l'unica prevista per i ferrovieri dalla specifica disciplina regolamentare esistente al tempo della stessa legge n. 564 del 1981, essendo stata introdotta solo dall'art. 4 del D.M. 2 luglio 1983 n. 1622 (e quindi successivamente) l'ipotesi di decadenza per tardiva presentazione della domanda di equo indennizzo.

Riferimenti normativi: Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)