Sez. L, Sentenza n. 878 del 29/01/1997 (Rv. 502101 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Domanda di riconoscimento della causa di servizio - Infermità precedente la legge n. 564 del 1981 - Decadenza per tardiva presentazione della domanda - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
In tema di equo indennizzo per i dipendenti della (cessata) Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il termine di sei mesi, previsto dall'art. 11, secondo comma, legge 6 ottobre 1981 n. 564, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge medesima, opera - oltre che per la richiesta dell'equo indennizzo, se il riconoscimento della causa di servizio sia già avvenuto - anche per ottenere tale riconoscimento, ove la relativa domanda non sia stata a suo tempo presentata o sia stata presentata tardivamente, senza che sia applicabile la decadenza - ex art. 38 D.M. 19 dicembre 1958 n. 2716, emanato dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'art. 208 legge 26 marzo 1958 n. 425 - per tardiva presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, tenuto conto, che solo con la citata legge n.564 del 1981 per la prima volta è stato introdotto con efficacia retroattiva tale beneficio in relazione ad infermità riconosciute come dipendenti da cause di servizio.
Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 208, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, Decr. Minist. Trasporti 19/12/1958 num. 2716 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)