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Sez. 5, Sentenza n. 1947 del 29/01/2008 (Rv. 601878 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza - Domanda di interessi anatocistici non formulata nel giudizio di merito - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601878-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, è inammissibile la richiesta di pagamento di interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di rimborso d'imposta, formulata dal contribuente per la prima volta nel giudizio di ottemperanza ed il relativo vizio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 37, comma 50, del d.l. 4 luglio n. 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, che ha vietato l'anatocismo in materia fiscale per le somme dovute dall'erario al contribuente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)