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Sez. 5, Sentenza n. 22565 del 01/12/2004 (Rv. 578608 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - Giudizio di ottemperanza - Presupposti - Obbligazione dell'amministrazione finanziaria - Interessi scaduti - Anatocismo - Domanda - Formulazione per la prima volta in sede di giudizio di ottemperanza - Ammissibilità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578608-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

È inammissibile la richiesta di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici formulata dal contribuente per la prima volta nel corso del giudizio di ottemperanza, e il relativo vizio, rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza emessa dal giudice "a quo" che abbia comunque esaminato la domanda. (Nella specie la Corte Cass., investita del ricorso del contribuente, ha cassato senza rinvio la sentenza con cui il giudice dell'ottemperanza aveva dichiarato cessata la materia del contendere per avvenuto pagamento dei predetti accessori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)