Sez. 4 - , Sentenza n. 54573 del 20/07/2018 Ud. (dep. 06/12/2018) Rv. 274502 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Dovere di diligenza nell'utilizzo delle garze - Sussistenza - Fattispecie relativa ad abbandono anticipato dell'equipe.
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI
In tema di responsabilità medica, sussiste in capo al chirurgo un dovere di diligenza nell'utilizzo delle garze laparotomiche, il quale non viene meno in caso di attribuzione ad un componente specifico dell'equipe operatoria del compito di provvedere al loro conteggio; né può escludersi la colpa in caso di abbandono anticipato dell'equipe, qualora si tratti di intervento ad alto rischio e l'allontanamento non sia giustificato da pressanti ed urgenti necessità professionali. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che, in un caso di omessa rimozione di una garza dalla cavità pleurica del paziente, aveva ravvisato la responsabilità del secondo operatore che, subentrato ad operazione iniziata e dopo aver partecipato ad un rilevante segmento della stessa, aveva abbandonato la sala operatoria prima della conclusione dell'intervento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)