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Sez. L, Sentenza n. 2526 del 23/03/1996 (Rv. 496525 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Concorso o plurititolarità di pensioni successivi al 30 settembre 1983 - Regola della cosiddetta cristallizzazione - Applicabilità - Esclusione - Diritto all'integrazione del trattamento minimo sulle pensioni ulteriori - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496525-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La regola della conservazione del trattamento minimo nell'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione (cosiddetta cristallizzazione), dettata dall'art. 6, settimo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, non è applicabile nell'ipotesi in cui il concorso di pensioni (cosiddetta plurititolarità) sia sorto successivamente alla data del 30 settembre 1983; in tal caso, infatti, il principio di unicità dell'integrazione, introdotto dal terzo comma dello stesso art. 6 e in vigore dal primo ottobre 1983, fa sì che il diritto all'integrazione medesima non venga ad esistenza con riferimento alle pensioni "ulteriori" rispetto alla "prima o principale", e dunque non ne determina "cessazione".

Riferimenti normativi: Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 537 art. 11, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)