Sez. 3, Sentenza n. 3818 del 20/08/1977 (Rv. 387483 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - PROVVEDIMENTI DI INAMMISSIBILITA O DI IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - IMPUGNABILITA - REVOCABILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - PROVVEDIMENTI DI INAMMISSIBILITA O DI IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - IMPUGNABILITA - REVOCABILITA - ESCLUSIONE.*
I provvedimenti con i quali la suprema Corte dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso per Cassazione non sono impugnabili, poiche non esiste un organo giudiziario diverso, davanti a cui possa essere portata l'impugnazione (com'e, invece, per le ordinanze d'inammissibilita o improcedibilita dell'appello, emesse dal consigliere istruttore e reclamabili al collegio) e neppure revocabili ex art 177 cod proc civ, dato il loro carattere decisorio, e non ordinatorio o istruttorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 357, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)