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Sez. L, Sentenza n. 3739 del 25/07/1978 (Rv. 393260 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DICHIARATIVE DELL'INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA DEI RICORSI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA - REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393260-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DICHIARATIVE DELL'INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA DEI RICORSI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA - REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO - ESCLUSIONE.*

Avverso i provvedimenti con i quali la Corte di Cassazione dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso non e previsto alcuno specifico rimedio, non essendovi un giudice superiore che possa riesaminarli o modificarli, ne contro gli stessi puo applicarsi - in via diretta o per analogia - la disposizione di cui al n 4 dell'art 395 cod proc civ, che ammette la revocazione quando la sentenza e l'effetto di un errore di fatto risultante dagli Atti o documenti della causa, atteso che le sentenze di Cassazione (o i provvedimenti della Cassazione che per il loro contenuto decisorio sono da equiparare alle sentenze) non possono essere impugnate per revocazione, essendo questo rimedio esperibile solamente contro le sentenze dei giudici del merito pronunciate in grado di appello o in unico grado. (V 3818/77, mass n 387483).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)