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Sez. L, Sentenza n. 5860 del 11/12/1978 (Rv. 395687 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - PROVVEDIMENTI DICHIARATIVI DELL'INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - IMPUGNABILITA O REVOCABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395687-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - PROVVEDIMENTI DICHIARATIVI DELL'INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - IMPUGNABILITA O REVOCABILITA - ESCLUSIONE.*

I provvedimenti con i quali la Corte di Cassazione dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso per Cassazione non sono impugnabili, poiche non esiste un organo giudiziario diverso, davanti a cui possa essere portata l'impugnazione (come e invece per le ordinanze di inammissibilita o improcedibilita dell'appello, emesse dal consigliere istruttore e reclamabili al collegio) e neppure revocabili ex art 177 cod proc civ, dato il loro carattere decisorio e non ordinatorio o istruttorio. (Conf 3739/78, mass n 393260; (Conf 3818/77, mass n 387483).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 357, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)