Sez. 2, Sentenza n. 458 del 22/02/1971 (Rv. 350064 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE - AFFRANCAZIONE EX LEGGE N 607 DEL 1966 - ARTICOLAZIONE DEL GIUDIZIO IN DUE FASI - FASE SOMMARIA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE - DECISIONE CON ORDINANZA NON IMPUGNABILE - FASE DI MERITO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - DECISIONE CON SENTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE - AFFRANCAZIONE EX LEGGE N 607 DEL 1966 - ARTICOLAZIONE DEL GIUDIZIO IN DUE FASI - FASE SOMMARIA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE - DECISIONE CON ORDINANZA NON IMPUGNABILE - FASE DI MERITO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - DECISIONE CON SENTENZA.*
In base alla legge 22 luglio 1966, n 607, per la procedura di affrancazione sono previste due distinte fasi di giudizio, la prima a carattere sommario, di Competenza funzionale del pretore, destinata a concludersi con un provvedimento che ha natura di ordinanza, essendo privo del carattere della definitivita, la seconda, eventuale rispetto alla prima fase, nella quale la controversia viene decisa dalla Sezione specializzata agraria con sentenza. Pertanto anche nell'ipotesi in cui il pretore pronunzi un provvedimento negativo di affrancazione, la relativa ordinanza non e impugnabile in Sede ordinaria e spetta alla Sezione specializzata agraria di svolgere ed esaurire la seconda fase del giudizio di merito.*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 607 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)