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Sez. U, Sentenza n. 6256 del 18/11/1988 (Rv. 460600 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - CONTROVERSIE INERENTI AD IMPOSTE SOPPRESSE - COMPETENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460600-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - CONTROVERSIE INERENTI AD IMPOSTE SOPPRESSE - COMPETENZA - CONDIZIONI.*

Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la Competenza giurisdizionale delle nuove commissioni si estende alle controversie inerenti ad imposte soppresse solo quando le stesse risultino devolute, secondo la previgente normativa, alle vecchie commissioni distrettuali, provinciali e centrale, non anche, pertanto, alle controversie rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, quali quelle in tema di imposte di consumo, devolute alla cognizione dell'a.G.o. A norma degli artt. 48 e 90 del R.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (anche nel caso in cui sia emessa ingiunzione di pagamento, ed indipendentemente dai rimedi esperibili in Sede amministrativa, rilevanti al fine della proponibilità dell'Azione giudiziaria). (V 660/86, mass n 444225; (V 4888/83, mass n 429776).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 90, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 46 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)