Sez. U, Sentenza n. 660 del 03/02/1986 (Rv. 444225 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - AZIONE IN VIA PREVENTIVA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DEBITO DI IMPOSTA - DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO O ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - AZIONE IN VIA PREVENTIVA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DEBITO DI IMPOSTA - DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO O ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - INAMMISSIBILITÀ.*
Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, con riguardo alle materie previste dall'art. 1 di detto decreto, nonché con riguardo alle controversie inerenti ad imposte soppresse ed in precedenza attribuite alle vecchie commissioni distrettuali, provinciali e centrale, siano esse pendenti ovvero vengano introdotte dopo l'insediamento delle nuove commissioni tributarie (art. 43 quinto comma del citato decreto), la tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente si esplica esclusivamente mediante il ricorso a tali nuove commissioni, avverso gli Atti contemplati dall'art. 16 del medesimo decreto, e ciò comporta l'improponibilità di un'Azione in via preventiva di accertamento negativo del debito d'imposta, tanto davanti alle indicate commissioni, quanto davanti al giudice ordinario, in conseguenza dell'abrogazione per incompatibilità delle preesistenti Disposizioni che consentivano tale Azione. (V 6042/83, mass n 430849; (V 2118/81, mass n 412841; (V 942/77, mass n 384560).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)