Sez. 1, Sentenza n. 1877 del 03/04/1979 (Rv. 398264 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'indennita dovuta al proprietario del fondo, a seguito della imposizione di servitu di elettrodotto, ai sensi dell'art 123 primo comma del RD 11 dicembre 1933 n 1775 (testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici), deve essere commisurata alla diminuzione di valore subita dal fondo medesimo per effetto dell'esistenza e dello Esercizio dell'elettrodotto, tenendo conto non della sola attuale destinazione dell'immobile, ma anche di quelle destinazioni diverse e piu vantaggiose, consentite dalle norme e dagli strumenti urbanistici in vigore al momento dell'imposizione della servitu, che restino compromesse o limitate in conseguenza della servitu stessa. (V 3301/77, mass n 386845).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)