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Sez. 3, Sentenza n. 25699 del 25/09/2024 (Rv. 672455-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE | Incarico professionale - Adempimento - Diligenza - Obblighi informativi - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672455-01

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE

Nell'adempimento dell'incarico conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. (Fattispecie in tema di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario).

Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)