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Sez. 3, Ordinanza n. 3215 del 13/02/2026 (Rv. 677827-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE | Commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi - Obbligo di diligenza - Contenuto - Deduzioni fiscali - Verifica dell'esecuzione degli adempimenti presupposti - Necessità.
Stato
decisa il 2026-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677827-01

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE

Il commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi è tenuto, in base alla diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., a controllare che sussistano i presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati e, laddove gli venga richiesto di portare in deduzione determinate spese, a verificare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge a tal fine.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)