Sez. 5, Sentenza n. 6248 del 04/05/2001 (Rv. 546446 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge n. 133/1999 - Sentenza delle Commissioni Tributarie Regionali e delle Commissioni Tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano - Notifica direttamente all'Ufficio nella ipotesi di mancata assistenza, nel giudizio di appello, da parte dell'Avvocatura dello Stato - Termine breve per l'impugnazione dela sentenza con ricorso per cassazione - Decorrenza - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
In tema di contenzioso tributario ed a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 525 del 15 - 22 novembre 2000 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma primo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, nella parte in cui estende, anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell'art. 38, comma secondo, del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - la notifica delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale e delle Commissioni Tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e Bolzano, effettuata in epoca antecedente all'entrata in vigore del citato art. 21, comma primo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, direttamente all'Ufficio, è idonea - nel caso in cui l'Ufficio non si sia avvalso nel giudizio di appello dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato - a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)