Sez. 1, Sentenza n. 18573 del 15/09/2004 (Rv. 577120 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Conseguenze - Efficacia restitutoria in favore del fallito o dei creditori - Esclusione - Inefficacia relativa dell'atto revocato rispetto alla massa dei creditori - Configurabilità - Conseguenze - Assoggettabilità del bene fraudolentemente trasferito all'esecuzione concorsuale - Configurabilità - Caducazione "tout court" dell'atto revocato - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
L'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare (nella specie, relativa al trasferimento di partecipazioni sociali) non determina alcun effetto restitutorio in favore del disponente fallito né, tantomeno, alcun effetto traslativo in favore della massa dei creditori, ma comporta, viceversa, la (sola) inefficacia (relativa) dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione nei confronti dell'acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2902, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)