Sez. L, Sentenza n. 12260 del 10/06/2005 (Rv. 582766 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità a favore delle professioniste - Misura - Farmaciste titolari di farmacia - Riferimento al solo reddito professionale - Necessità - Fattispecie anteriore alla legge n. 289 del 2003.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Ai fini dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 379 del 1990, recepito, senza modifiche, dall'art. 70, secondo comma, del d.lgs. n.151 del 2001, va preso in esame soltanto il reddito professionale denunciato ai fini fiscali da farmaciste titolari di farmacia come reddito da lavoro autonomo percepito nel secondo anno precedente a quello della domanda. (Principio applicato dalla S.C. con riferimento a fattispecie anteriore alla legge n. 289 del 2003).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 15/10/2003 num. 289, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 70 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)