Sez. F - , Sentenza n. 27923 del 27/08/2020 Ud. (dep. 07/10/2020) Rv. 279634 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa omissiva - Attività sciistica agonistica - Obblighi del gestore dell’impianto e obblighi dell’organizzatore della gara - Posizione di garanzia in ordine all'incolumità degli atleti – Protezioni perimetrali della pista - Obblighi complementari - Sussistenza - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
In tema di colpa omissiva, il gestore della pista da sci conserva una posizione di garanzia, con riguardo alla predisposizione di protezioni e misure di sicurezza, anche qualora la pista sia utilizzata per la pratica agonistica, consistente sia in allenamenti che in gare, in quanto tale obbligo è complementare a quello degli organizzatori della gara, essendo entrambi tenuti a valutare l'idoneità delle protezioni perimetrali al fine di garantire la sicurezza degli atleti. (Fattispecie relativa alla morte di uno sciatore, verificatasi nel corso di un allenamento, causata dall'impatto contro un palo posto a bordo pista senza adeguate protezioni).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 363, Legge Reg. Piemonte 26/01/2009 num. 2 art. 26 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)