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Sez. 4, Sentenza n. 10627 del 13/02/2026 Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289622-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Obblighi del gestore di impianto sciistico - Pista chiusa - Assimilabilità al "fuori pista" ai sensi dell'art. 17, l. n. 363 del 2003, attualmente, dell'art. 26 d.lgs. n. 40 del 2021 - Esclusione - Omissione di idonea chiusura della pista - Responsabilità per la morte dello sciatore avvenuta fuori del tracciato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289622-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di reati colposi, il gestore di un impianto sciistico conserva, con riguardo alla predisposizione di protezioni e di misure di sicurezza, una posizione di garanzia, finalizzata anche ad impedire che gli utenti vi accedano, in relazione agli infortuni occorsi su di una pista non efficacemente chiusa, non essendo questa assimilabile ad un'area "fuori pista", sottratta alla gestione del relativo rischio. (Fattispecie relativa ad incidente mortale occorso ad uno sciatore che, a causa dell'inidoneità della segnaletica che vietava l'accesso ad una pista con fondo ghiacciato e ad elevato grado di difficoltà, aveva intrapreso la discesa ed era finito, per effetto della spinta, fuori dal tracciato, urtando contro un albero).

Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 com. 3, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 13/12/1993 num. 93 art. 6, Legge Reg. Toscana 13/12/1993 num. 93 art. 7, DM min. ITR 20/12/2005, Legge 24/12/2003 num. 363 art. 3, Legge 24/12/2003 num. 363 art. 17 com. 1, Decreto Legisl. 28/02/2021 num. 40 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)