Sez. 4 - , Sentenza n. 18333 del 18/01/2019 Ud. (dep. 03/05/2019) Rv. 275801 - 02
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa omissiva - Gestione di impianto sciistico - Posizione di garanzia in ordine all'incolumità degli sciatori - Sussistenza - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
In tema di colpa omissiva, il gestore della pista da sci è titolare di una posizione di garanzia in forza della quale può essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio o lesioni colposi, per non aver impedito il verificarsi di un evento lesivo che aveva l'obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa, derivante dalla violazione di una o più norme cautelari da individuare sulla base delle due direttrici di cui all'art. 3, comma 1, della legge 24 dicembre 2003 n. 363, rappresentate dall'obbligo di consentire lo svolgimento delle attività sportive e ludiche in condizioni di sicurezza e dall'obbligo di utilizzare adeguate protezioni e segnalare situazioni di pericolo. (Fattispecie in tema di lesioni personali gravissime verificatesi in occasione della partecipazione ad un evento di discesa notturna in slittino lungo una pista da sci priva di illuminazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 363 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)