diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4632 del 20/04/1993 (Rv. 481927 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Liquidazione dei danni - In genere | Risarcimento del danno da invalidità permanente o temporanea - Reddito da prendere in considerazione ex art. 4 comma terzo della legge n. 39 del 1977 - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1993-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481927-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Liquidazione dei danni - In genere

In materia di assicurazione della responsabilità civile automobilistica, l'art. 4 comma terzo legge 39 del 1977, il quale dispone che ai fini del risarcimento del danno da invalidità permanente o temporanea il reddito che occorre considerare non può essere comunque inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, implica che debba farsi riferimento all'importo della pensione sociale alla data dell'evento dannoso e della correlativa perdita del presunto reddito, rivalutabile fino alla data della liquidazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)