Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 03/11/1998 (Rv. 520295 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE | Danno per invalidità permanente o temporanea - Reddito da prendere in considerazione ex art. 4 comma terzo n. 39/77 - Determinazione - Criteri.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE
In tema di assicurazione della responsabilità civile automobilistica, l'art. 4 comma terzo della legge 26 febbraio 1977 n. 39, il quale dispone che ai fini del risarcimento del danno da invalidità permanente o temporanea, il reddito che occorre considerare non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, implica che debba farsi riferimento all'importo della pensione sociale alla data dell'evento dannoso e della correlativa perdita del presunto reddito, rivalutabile fino alla data della liquidazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)