Sez. L, Sentenza n. 2287 del 09/04/1984 (Rv. 434335 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - TRATTAMENTO ECONOMICO - TEMPORANEA ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - CONSEGUENZE - PROMOZIONE AUTOMATICA O DIRITTO ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE - CONDIZIONI - ASSEGNAZIONE A MANSIONI DIVERSE MA PUR SEMPRE DELLA CATEGORIA DI INQUADRAMENTO - "IUS VARIANDI" ORIZZONTALE DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - TRATTAMENTO ECONOMICO - TEMPORANEA ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - CONSEGUENZE - PROMOZIONE AUTOMATICA O DIRITTO ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE - CONDIZIONI - ASSEGNAZIONE A MANSIONI DIVERSE MA PUR SEMPRE DELLA CATEGORIA DI INQUADRAMENTO - "IUS VARIANDI" ORIZZONTALE DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
In tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto, la temporanea assegnazione a mansioni superiori - idonea a comportare la cosiddetta promozione automatica, ai sensi del primo comma dell'art. 18 dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, e, in ogni caso, il diritto alle differenze retributive per le superiori mansioni svolte, a norma del secondo comma dello stesso art. 18 dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, e, in ogni caso, il diritto alle differenze retributive per le superiori mansioni svolte, a norma del secondo comma dello stesso art. 18 e del primo comma dell'art. 36 cost. - è configurabile quando le mansioni temporaneamente svolte siano proprie di una qualifica superiore a quella della quale il dipendente è provvisto, secondo la rigida classificazione vigente in materia, giacché, l'assegnazione del dipendente a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte ma pur sempre proprie della categoria d'inquadramento del medesimo rientra nello ius variandi cosiddetto orizzontale del datore di lavoro, per il quale lavoratore, senza diminuzione della retribuzione, può essere adibito a mansioni equivalenti a quelle prime svolte. (V 1647/82, mass n 419479).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)