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Sez. L, Sentenza n. 1647 del 13/03/1982 (Rv. 419479 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - CORRISPONDENZA TRA MANSIONI SUPERIORI E CATEGORIE SUPERIORI - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLE DIVERSE MANSIONI TEMPORANEAMENTE ESERCITATE DA UN ORCHESTRALE NELL'AMBITO DELLA MEDESIMA CATEGORIA.*
Stato
decisa il 1982-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419479-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - CORRISPONDENZA TRA MANSIONI SUPERIORI E CATEGORIE SUPERIORI - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLE DIVERSE MANSIONI TEMPORANEAMENTE ESERCITATE DA UN ORCHESTRALE NELL'AMBITO DELLA MEDESIMA CATEGORIA.*

In relazione al secondo comma dell'art. 2103 cod. civ. - il quale (nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970) prevede che l'assegnazione temporanea a mansioni superiori (la quale non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto) diviene definitiva ove protratta per un certo periodo, - l'espressione "mansioni superiori" deve intendersi in corrispondenza a "categoria superiore". Pertanto anche in relazione al cosiddetto ius variandi del datore di lavoro, cui è consentito di adibire il lavoratore, salva l'irriducibilità della retribuzione, a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte -, la promozione automatica prevista dalla disposizione citata, lungi dal riguardare le mansioni per sè stesse considerate, si realizza solo quando alla mansione diversa cui il lavoratore è temporaneamente assegnato corrisponda una categoria superiore in termini di inquadramento e di trattamento economico, alla stregua della disciplina collettiva concretamente applicabile. (nella specie, la sentenza impugnata - cassata dalla S.C. - aveva affermato il diritto di un orchestrale all'assegnazione definitiva alle diverse mansioni temporaneamente esercitate, ancorché queste e quelle per le quali egli era stato assunto comportassero l'inquadramento nella medesima categoria).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)