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Sez. 1, Sentenza n. 22658 del 29/10/2007 (Rv. 599726 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Ulteriore aggravio di spese a carico della parte che abbia agito con colpa grave - Motivo di ricorso fondato su questione processuale oggetto di giurisprudenza contrastante - Colpa grave - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-29
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599726-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di giudizio di cassazione non configura ipotesi di colpa grave - tale da legittimare l'irrogazione, a carico del soccombente, dell'ulteriore somma di cui all'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 40 del 2006 - l'aver proposto come motivo di ricorso, peraltro non esaminato dal collegio giudicante, una questione che presenta nella giurisprudenza della Corte di cassazione aspetti problematici, avendo trovato soluzioni diverse in varie pronunce.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)