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Sez. 1, Sentenza n. 4829 del 27/02/2009 (Rv. 606739 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Art. 385 quarto comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni - Negligente omissione dei quesiti di diritto - Reiterazione di generiche censure - Colpa grave - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606739-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione configura un ipotesi di colpa grave tale da legittimare l'irrogazione, a carico del soccombente, dell'ulteriore somma di cui all'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., aggiunto dalla legge n. 40 del 2006, il caso del ricorrente che, oltre ad omettere negligentemente la formulazione dei quesiti di diritto, si sia limitato a riproporre le questioni di merito precedentemente dedotte, senza cogliere le "rationes decidendi" e reiterando censure del tutto generiche ed inidonee a configurare i profili di erroneità della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)