Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 305 del 1985
Massime (2)
Massima n. 11208
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
- Ritenute dirette e versamenti diretti
- Errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale delle obbligazioni tributarie
- Richieste di rimborso presso l'intendente di finanza
- Termini
- Difetto di motivazione della rilevanza
- Manifesta inammissibilità.
- dpr 29 settembre 1973, n. 602, artt. 37 e 38.
- cst art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - sotto il profilo che le due norme, nei confronti dei contribuenti che si trovano nella stessa posizione, concedono, per ricorrere alla Intendenza di Finanza al fine di ottenere il rimborso del tributo versato erroneamente per errore materiale, duplicazione ed altra causa, rispettivamente, l'art. 37 il termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c. quando l'errore è dovuto al contribuente stesso, e l'art. 38 per ottenere lo stesso rimborso, in presenza delle stesse situazioni di cui all'art. 37, il ben più ridotto termine di decadenza di 18 mesi, quando l'errore è imputabile al sostituto d'imposta.
Norme impugnate
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 11209
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
- Ritenute dirette e versamenti diretti
- Errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale delle obbligazioni tributarie
- Richieste di rimborso all'intendenza di finanza
- Termini previsti
- Disparità
- Insufficienza dei termini di raffronto nella formulazione della questione
- Manifesta infondatezza.
- dpr 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.
- cst artt. 3 e 113.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 d.P.R., n. 602 del 1973, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione nella parte in cui prevede un termine di decorrenza di diciotto mesi per ottenere il rimborso del tributo versato per errore materiale, termine, questo, più ridotto di quello di dieci anni previsto nell'art. 38 stesso d.P.R. per ricorrere alla Intendenza di Finanza, in quanto, nell'ordinanza di rinvio, mentre non è data contezza alcuna circa l'invocato parametro di cui all'art. 113 Cost., i termini di raffronto, posti a fondamento della questione ex art. 3 Cost., non rivestono idonee caratteristiche di identità e di omogeneità, perché il disposto della norma è inteso a finalità restitutoria, circoscritta agli ambiti connessi all'"obbligo di versamento".
Norme impugnate
- art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizione sulla riscossione delle imposte sul reddito) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Cossio Gianfranco, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cuneo sul ricorso proposto da Conti Ignazio, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
punto 1
Ritenuto che è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, con l'ordinanza n. 569 del 1980 registro ordinanze, degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento all'art. 3 Cost. e, con l'ordinanza n. 97 del 1984 registro ordinanze, del solo art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., nella parte in cui è previsto un termine di decadenza di diciotto mesi per ottenere il rimborso di erroneo versamento diretto (art. 38), e per contro il termine di prescrizione decennale per ottenere il rimborso del tributo assoggettato a ritenuta diretta (art. 37).
punto 2
Considerato che i giudizi, prospettando analoga questione, possono essere riuniti;
che, come rilevato dall'Avvocatura generale dello Stato, l'ordinanza (n. 569) della Commissione tributaria di secondo grado di Udine è priva di un benché minimo accenno ai termini concreti della vicenda tributaria in esame, difettando del tutto la motivazione sulla rilevanza della questione prospettata, con conseguente manifesta inammissibilità di quanto proposto;
che, per quel che concerne l'ordinanza (n. 97) della Commissione tributaria di secondo grado di Cuneo, mentre non è data contezza alcuna circa l'invocato parametro di cui all'art. 113 Cost., i termini di raffronto, posti a fondamento della questione ex art. 3 Cost., non rivestono idonee caratteristiche di identità e di omogeneità, essendo inteso il disposto dell'impugnato art. 38 del d.P.R. n. 602 a finalità restitutoria, circoscritta agli ambiti connessi all'"obbligo di versamento".
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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