Sez. 3, Sentenza n. 4291 del 25/09/1978 (Rv. 393950 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - LOCAZIONE CONCESSA DAL SINGOLO COMUNISTA - AZIONE DI QUEST'ULTIMO PER IL RILASCIO O PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE DEL MEDESIMO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - LOCAZIONE CONCESSA DAL SINGOLO COMUNISTA - AZIONE DI QUEST'ULTIMO PER IL RILASCIO O PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE DEL MEDESIMO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
In materia di comunione, il singolo comunista puo concedere in locazione la cosa comune anche nell'interesse degli altri partecipanti, trattandosi di un atto di utile gestione, e puo agire in giudizio anche nell'interesse degli altri per ottenere il rilascio della cosa locata ovvero per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore: tale legittimazione ad agire del singolo comunista deve essere esclusa solo quando, a seguito dell'intervento in causa degli altri partecipanti, si accerti l'esistenza di un contrasto fra il gruppo di minoranza, che chiede la risoluzione, e quello di maggioranza, che vuole la continuazione del rapporto. (V 4243/76, mass n 382930; (Conf 218/76, mass n 378874).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)