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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 238 del 1993

Decisione
decisa il 1993-05-03, depositata il 1993-05-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:238
Massime
4

Massime (4)

Massima n. 19647

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Ammissibilità della questione
  • Premessa interpretativa su cui si basa il giudice 'a quo' nell'affermarla
  • Controllo della corte
  • Limiti
  • Fattispecie in materia di i.c.i.a.p..
Leggi la massima
Una volta che il giudice 'a quo' abbia ritenuto di dover fare applicazione della norma, il controllo sull'ammissibilità della questione da parte della Corte potrebbe far disattendere la premessa interpretativa - del medesimo giudice - solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioè in caso di assoluta reciproca estraneità fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza o quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile. (Principio ribadito dalla Corte nel respingere una eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato riguardo alla questione di legittimità costituzionale della vigente disciplina dell'I.C.I.A.P., riconoscendo nella specie la pertinenza delle norme impugnate rispetto al giudizio principale e rilevando inoltre che, come risultava dalla sentenza parziale emessa nel giudizio 'a quo', il rimettente tribunale aveva affermato la propria giurisdizione e l'ammissibilità della proposta azione di accertamento negativo in una controversia relativa ad imposta diversa da quelle previste dall'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 di competenza delle Commissioni tributarie). - V. sent. nn. 103/1993, 436/1992 e 67/1985.

Norme impugnate

  • d.l. 30 settembre 1989, n. 332
  • legge 24 aprile 1989, n. 144
  • art. 1 d.l. 2 marzo 1989, n. 66
  • legge 27 novembre 1989, n. 384

Parametri

Massima n. 19648

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Questione sottoposta all'esame della corte
  • Ambito
  • Profili dedotti nell'ordinanza di rimessione
  • Vincolatività
  • Ulteriori profili dedotti dalle parti private
  • Obbligo di esaminarli
  • Esclusione.
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale la questione da esaminare deve essere circoscritta al profilo dedotto nell'ordinanza di rimessione, per cui non possono essere presi in considerazione gli ulteriori profili svolti nelle memorie delle parti private costituite nel giudizio stesso. (Nella specie, riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, d.l. n. 66 del 1989, conv. in l. n. 144 del 1989, come modificato da d.l. n. 332 del 1989, conv. in l. n. 384 del 1989, sollevata dal giudice rimettente in riferimento all'art. 53 Cost., le parti avevano dedotto ulteriori profili di incostituzionalità anche in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.). - v. S. n. 149/1992; O. n. 469/1992.

Norme impugnate

  • art. 1 d.l. 2 marzo 1989, n. 66
  • legge 27 novembre 1989, n. 384
  • d.l. 30 settembre 1989, n. 332
  • legge 24 aprile 1989, n. 144

Parametri

Massima n. 19649

  • Tributi in genere
  • I.C.I.A.P.
  • Determinazione
  • Criteri
  • Riferimento agli indici del reddito e della superficie dell'insediamento produttivo
  • Incidenza dell'imposta all'interno degli scaglioni
  • Lamentata lesione del criterio della progressività delle imposte
  • Esclusione
  • Riferibilità del criterio di progressione solo al sistema tributario nel suo complesso
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, d.l. n. 66 del 1989, il quale istituisce, in via transitoria, un'imposta comunale riferita all'esercizio di imprese, arti e professioni, sollevata sotto il profilo che l'imposta stessa non sarebbe commisurata ai criteri costituzionali di progressività, va ribadito che il principio di progressività, di cui all'art. 53 Cost., non si riferisce alle singole imposte, bensì all'ordinamento tributario considerato nel suo complesso. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in l. 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito in l. 27 novembre 1989, n. 384). - S. nn. 159/1985, 23/1968, 128/1966, 30/1964, 12/1960.

Norme impugnate

  • d.l. 30 settembre 1989, n. 332
  • art. 1 d.l. 2 marzo 1989, n. 66
  • legge 27 novembre 1989, n. 384
  • legge 24 aprile 1989, n. 144

Parametri

Massima n. 19650

  • Tributi in genere
  • I.C.I.A.P.
  • Determinazione
  • Criteri
  • Riferimento agli indici del reddito e della superficie dell'insediamento produttivo
  • Incidenza dell'imposta all'interno degli scaglioni
  • Ritenuta non diretta proporzionalità rispetto alla capacità contributiva
  • Esclusione
  • Introduzione di "correttivi" rispetto alla precedente normativa
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
L'indice rivelatore di redditività, al quale è commisurata l'imposta comunale delle imprese, arti e professioni, di cui all'art. 1, d.l. n. 66 del 1989, non viola l'art. 53 Cost., sotto il profilo che all'interno degli scaglioni dalla norma indicati, l'incidenza percentuale dell'imposta dovuta sarebbe inversamente proporzionale alla capacità contributiva del soggetto, quale espressa dalla norma stessa. Tale indice, infatti, non risulta basato esclusivamente sulla superficie dell'immobile adibito all'esercizio dell'attività - come nella precedente normativa riferita al 1989, e, a tal motivo, ritenuta illegittima (sent. n. 103 del 1991), ma altresì su di un correttivo della misura base dell'imposta in relazione al reddito concretamente prodotto (riduzione del cinquanta per cento per reddito superiore a dodici milioni; aumento del cento per cento per reddito non superiore a cinquanta milioni) cosicché, con riguardo alla natura del tributo, non appare irragionevole il metodo impositivo prescelto. Del resto, in base ai dati della comune esperienza, e come si evince anche dalla su citata decisione della Corte, è da ritenersi attendibile che, a seconda dei settori di attività considerati, la dimensione dell'insediamento possa costituire uno degli indici di minore o maggiore redditività dell'attività produttiva. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in l. 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito in l. 27 novembre 1989, n. 384). - S. n. 103/1991 (già citata nel testo).

Norme impugnate

  • legge 27 novembre 1989, n. 384
  • d.l. 30 settembre 1989, n. 332
  • art. 1 d.l. 2 marzo 1989, n. 66
  • legge 24 aprile 1989, n. 144

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1991 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Amato Salvatore ed altri ed il Comune di Napoli, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti l'atto di costituzione di Amato Salvatore ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Uditi l'avv. Salvatore Amato per Amato Salvatore ed altri e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

punto 1
Nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento negativo di un obbligo tributario, il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 29 novembre 1991 (pervenuta a questa Corte il 16 luglio 1992), ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (istitutivo dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, sotto il profilo che, all'interno degli scaglioni di reddito ivi indicati per la determinazione del tributo, l'incidenza percentuale dell'imposta dovuta risulterebbe inversamente proporzionale alla capacità contributiva quale espressa dagli indici assunti dalla legge, e cioè il reddito e la superficie dell'insediamento produttivo, e non sarebbe quindi rispettosa del criterio della progressività espressamente previsto nel parametro costituzionale invocato.
punto 2
Si sono costituite in giudizio le parti private, le quali hanno addotto argomenti a sostegno della fondatezza della questione, all'uopo richiamando precedenti decisioni di questa Corte. e deducendo ulteriori profili di incostituzionalità della norma istitutiva della nuova imposta anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione (il tributo sarebbe previsto solo nei confronti di chi è "in possesso di partita IVA") e all'art. 35 della Costituzione (in quanto esso penalizzerebbe il lavoratore autonomo).
punto 3
Ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione. Sotto il primo profilo l'Avvocatura rileva come l'ordinanza di rimessione sia stata emessa nel corso di un "anomalo giudizio di accertamento negativo di obbligo tributario" e non abbia indicato l'anno cui il tributo si riferisce, se esso sia stato pagato o meno, se il relativo onere sia stato dedotto dagli imponibili Irpef e Ilor e se gli attori siano imprenditori o invece professionisti ovvero piccoli commercianti o lavoratori autonomi. Nel merito osserva, in primo luogo, che questa Corte, nel dichiarare con la sentenza n. 103 del 1991 la parziale illegittimità della norma in esame, nella parte in cui non consente ai contribuenti di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditività, avrebbe implicitamente riconosciuto che il meccanismo di riferimento alla capacità reddituale dei soggetti, introdotto, a decorrere dall'anno 1990, dall'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, è idoneo a rendere l'imposta aderente al parametro invocato. E, in ottemperanza a tale indicazione, l'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 191, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, avrebbe sostanzialmente allineato la normativa relativa alla ICIAP per il 1989 a quella introdotta per gli anni 1990 e seguenti. In secondo luogo, il criterio della progressività - che, secondo la giurisprudenza costituzionale, deve informare non la singola imposta, ma il sistema tributario nel suo complesso - non sarebbe in ogni caso invocabile nella specie, trattandosi di una imposta avente per oggetto non il reddito, ma l'esercizio di una attività produttiva e, per l'effetto di questa, il beneficio differenziato ritraibile dai pubblici servizi resi dal Comune in ragione del maggior consumo degli stessi.

Considerato in diritto

punto 1
Oggetto del giudizio di costituzionalità è l'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, il quale istituisce in via transitoria, nelle more della revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, un'imposta comunale riferita all'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che la norma denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, perché, all'interno degli scaglioni previsti ai fini del tributo, l'incidenza percentuale dell'imposta dovuta risulterebbe inversamente proporzionale alla capacità contributiva quale espressa dagli indici assunti dalla legge e cioè il reddito del soggetto e la superficie dell'insediamento produttivo.
punto 2
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, assumendosi che la questione è stata sollevata "nel corso di un anomalo giudizio di 'accertamento negativo di obbligo tributario' e non indica l'anno cui il tributo si riferisce, se esso è stato pagato o meno, se il relativo onere è stato dedotto dagli imponibili Irpef e Ilor e se gli attori siano imprenditori o professionisti". Eccezione, questa, ulteriormente precisata dalla Avvocatura nella successiva memoria difensiva, nella quale si sostiene la non autosufficienza della motivazione dell'ordinanza sia ai fini della qualificazione delle parti private che hanno promosso il giudizio a quo, sia in ordine al problema del temporaneo difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario che renderebbe la questione allo stato irrilevante, apparendo in proposito inidoneo il richiamo operato nell'ordinanza di rinvio alla coeva sentenza in data 29 novembre 1991 n. 1863 dello stesso organo giudicante in punto di giurisdizione e di ammissibilità della questione. Osserva in proposito la Corte, analogamente a quanto già ritenuto nella sentenza n. 103 del 1991 - resa relativamente ad una questione sollevata dal medesimo tribunale con riferimento ad una azione promossa dalle stesse parti relativamente all'imposta sull'esercizio di imprese, arti e professioni (come disciplinata anteriormente alle modifiche introdotte dal decreto-legge 30 settembre 1989 n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989 n. 384) - che il Collegio rimettente, pronunciando contemporaneamente una sentenza parziale, ha espressamente affermato in causa la propria giurisdizione e quindi ha già esposto il proprio punto di vista in tema di giurisdizione e di ammissibilità della domanda sotto i profili cui fa riferimento l'Avvocatura dello Stato nel formulare l'eccezione di inammissibilità. Tale circostanza è sufficiente a contrastare l'eccezione in conformità all'indirizzo di questa Corte (v., ex plurimis, sentenze nn. 103 del 1993, 436 del 1992 e 67 del 1985) secondo cui "una volta che il giudice a quo abbia ritenuto di dover fare applicazione della norma, il controllo sull'ammissibilità della questione potrebbe far disattendere la premessa interpretativa (del medesimo giudice) solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioè in caso di assoluta reciproca estraneità fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza o quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile". Questi presupposti non si verificano nel caso di specie, il primo, data la pertinenza delle norme impugnate rispetto al giudizio principale, il secondo, perché, come risulta dalla sentenza parziale emessa nel corso dello stesso giudizio a quo e richiamata dalla Avvocatura dello Stato, l'organo rimettente ha affermato la propria giurisdizione e l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo, in una controversia relativa ad imposta diversa da quelle previste nell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 di competenza delle Commissioni tributarie (v. art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 1989). Ciò esclude la possibilità di mettere ulteriormente in discussione l'ammissibilità della stessa questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata nei termini anzidetti.
punto 3.1
La questione non è fondata. In proposito va precisato che essa deve essere circoscritta al profilo dedotto nell'ordinanza di rimessione, per cui non possono essere presi in considerazione gli ulteriori profili svolti nelle memorie delle parti private costituite in giudizio (v. da ultimo sentenza n. 149 del 1992 e ordinanza n. 469 del 1992).
punto 3.2
Quanto al merito va osservato che, secondo la prospettazione del giudice a quo, che - muovendo dalla asserzione secondo cui il meccanismo impositivo denunciato non darebbe alcun rilievo al criterio della progressività, pur espressamente previsto dall'art. 53 della Costituzione - dichiara di aderire sul punto al dubbio sollevato dalle parti private che hanno promosso il giudizio, la censura "trae origine dal carattere regressivo della imposta", per cui, alla stregua di alcuni esempi formulati, apparirebbe evidente che "all'interno degli scaglioni come sopra determinati l'incidenza percentuale dell'imposta dovuta risulta inversamente proporzionale alla capacità contributiva quale espressa dagli indici assunti dalla legge e cioè reddito e superficie dell'insediamento produttivo".
punto 3.3
In ordine al primo profilo la Corte richiama la propria costante giurisprudenza (sentenze nn. 159 del 1985, 23 del 1968, 128 del 1966, 30 del 1964, 12 del 1960), secondo cui il principio di progressività previsto nell'art. 53 della Costituzione non si riferisce alle singole imposte, bensì all'ordinamento tributario considerato nel suo complesso.
punto 3.4
Quanto al secondo profilo, nella stessa ordinanza si pone in risalto che in questa speciale imposta riferita all'esercizio di imprese, arti e professioni, in correlazione alla particolare utilizzazione dei servizi comunali da parte dei soggetti titolari di esse, l'indice rivelatore di redditività, cui è commisurata l'imposta, ha come base di riferimento principale la dimensione dell'immobile adibito a tale esercizio, in modo diversificato per ciascun settore di attività, ed un correttivo nel reddito concretamente prodotto. Un correttivo, questo, la cui mancanza era valsa a far dichiarare l'illegittimità costituzionale della corrispondente normativa riferita all'anno 1989, che si fondava unicamente sulla superficie dei locali adibiti all'esercizio dell'attività. Il correttivo in parola consiste nella riduzione della misura base dell'imposta - determinata come si è detto in relazione alla superficie dell'insediamento utilizzato per l'esercizio delle descritte attività - del cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e di professioni non è superiore a dodici milioni di lire e, nell'aumento del cento per cento, se detto reddito è superiore a cinquanta milioni di lire. È poi prevista la facoltà per i comuni di aumentare e di diminuire entro certi limiti la misura dei suddetti redditi fissati come correttivo. Da quanto precede risulta dunque che, da un lato, si collega il tributo all'esercizio dell'attività e quindi alla particolare utilizzazione dei servizi comunali e, dall'altro, si fa assumere rilevanza, sia pure come correttivo, al reddito in concreto prodotto, per cui i due elementi, della superficie e del reddito, ancorché concorrenti a determinare la redditività, che costituisce il presupposto del tributo, sono tra loro non omogenei. Di conseguenza la semplificazione operata per asserire l'irrazionalità di questo tipo di disciplina impositiva - che, in relazione a taluni esempi limite all'uopo prospettati, darebbe luogo ad una aliquota regressiva o comunque inversamente proporzionale alla capacità contributiva - finisce con il considerare il solo reddito come presupposto impositivo, perché commisura soltanto ad esso il tributo che è invece determinato sulla risultante di due elementi, quali la superficie dell'insediamento - diversificata a seconda del settore produttivo - e la correzione costituita dalla misura del reddito concretamente prodotto. Insomma la natura stessa del tributo fa apparire non irragionevole il metodo impositivo prescelto e fa perdere valore alle ipotesi limite formulate in via ipotetica e prendendo a riferimento uno solo degli elementi considerati dalla norma denunciata. D'altronde, la inidoneità degli esempi suddetti a sorreggere le censure deriva da una valutazione più aderente al sistema nel suo complesso, che nasce anche da un dato di comune esperienza secondo cui, salve le ipotesi di cui la legge si è certamente fatta carico con l'introdurre il correttivo del reddito in concreto prodotto, è da ritenersi attendibile che, a seconda dei settori di attività considerati, la dimensione dell'insediamento possa costituire uno degli indici di minore o maggiore redditività dell'attività produttiva. Una considerazione, questa, implicita del resto nella sentenza n. 103 del 1991 cit., che ebbe a dichiarare, come si è già ricordato, l'illegittimità costituzionale della precedente disciplina del tributo, non perché avesse assunto a riferimento la superficie dei locali, ma perché l'aveva assunta come unica base imponibile, senza alcun riferimento a concreti elementi di redditività.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze