Sez. 1, Sentenza n. 14366 del 21/02/2013 Cc. (dep. 26/03/2013) Rv. 255403 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - CUSTODIA | Distruzione di cose delle quali sia pericolosa la custodia - Procedura indicata per gli accertamenti non ripetibili - Necessità - Esclusione - Esecuzione senza formalità - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - CUSTODIA
La distruzione delle cose sequestrate di cui sia pericolosa la custodia, secondo il combinato disposto dell'art. 260, comma terzo, cod. proc. pen. e dell'art. 83 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (disp. att. cod. proc. pen.) non costituisce accertamento tecnico non ripetibile, come tale soggetto alla disciplina dell'art. 360 del codice di rito, ma semplice adempimento esecutivo, che può essere attuato senza particolari formalità. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilizzabile il verbale relativo alle operazioni di brillamento dell'esplosivo in sequestro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)