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Sez. 3 - , Sentenza n. 2202 del 19/11/2019 Ud. (dep. 21/01/2020) Rv. 278021 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - CUSTODIA | Distruzione di cose che possono alterarsi - Applicazione della procedura indicata per gli accertamenti non ripetibili - Necessità - Esclusione - Esecuzione senza formalità - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278021-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - CUSTODIA

La distruzione delle cose sequestrate che possono alterarsi, secondo il combinato disposto dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 83 disp. att. cod. proc. pen., non costituisce accertamento tecnico non ripetibile, ma semplice adempimento esecutivo, che può essere attuato senza particolari formalità, non dovendo pertanto essere preceduta dall'avviso al difensore, se non nel caso in cui si proceda all'eventuale prelievo di campioni. (Fattispecie relativa alla distruzione di fauna aviaria oggetto di caccia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)