diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 7676 del 16/02/2005 Cc. (dep. 01/03/2005) Rv. 230766 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - custodia | Distruzione di cose delle quali sia pericolosa la custodia - Procedura indicata per gli accertamenti non ripetibili - Necessità - Esclusione - Esecuzione senza formalità - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230766-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - custodia

La distruzione delle cose sequestrate di cui sia pericolosa la custodia, secondo il combinato disposto dell'art. 260 comma terzo cod. proc. pen. e dell'art. 83 del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 (disp. att. cod. proc. pen.), non costituisce accertamento tecnico non ripetibile, come tale soggetto alla disciplina dell'art. 360 del codice di rito, ma semplice adempimento esecutivo, che può essere attuato senza particolari formalità. (Fattispecie relativa alla distruzione di esplosivi. In motivazione la Corte ha precisato che per l'omissione dell'avviso al difensore, previsto dall'art. 83 disp. att. con riguardo alle sole ed eventuali operazioni di campionatura, non è prevista alcuna sanzione processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)