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Sez. 3, Sentenza n. 16875 del 28/11/2002 (Rv. 560423 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE | Soppressione dell'albo dei procuratori (legge n. 27 del 1997) - Effetti - Superamento della distinzione tra la professione di avvocato e di procuratore - Esercizio della professione "extra districtum" - Ammissibilità - Decorrenza - Applicabilità ai processi in corso ex art. 8 legge n. 479 del 1999 - Effetti - Sanatoria degli atti - Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 legge n. 479 del 1999 in riferimento all'art. 25, Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560423-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE

L'art. 8 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 ha attribuito efficacia retroattiva alla abrogazione, disposta dall'art. 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27, dell'art. 5, R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934 (che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo entro il distretto), estendendone gli effetti a tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 27 del 1997. Pertanto, in relazione a detti processi devono ritenersi sanati gli atti posti in essere dal difensore munito di procura, esercente "extra districtum", ed è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di detta disposizione, sollevata in riferimento all'art. 25, Cost., poiché il divieto di retroattività è stabilito esclusivamente per le norme penali.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 23/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27 art. 6, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 8, Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)