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Sez. 1, Sentenza n. 524 del 15/02/1969 (Rv. 338666 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338666-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - PROPONIBILITA.*

La disposizione del secondo comma dell'art. 345 cod.proc.civ., posta in relazione con quella di cui al primo comma, va intesa nel senso che il divieto dello jus novorum in appello e sancito soltanto per quelle istanze (caratterizzate da petitum e causa petendi autonomi) che il convenuto propone al fine di ottenere l'affermazione - con efficacia di giudicato - di un proprio controdiritto, che solo mediatamente puo importare, come uno dei possibili effetti, la reiezione della domanda dell'attore. Non rientrano, invece, nell'ambito del divieto le domande che si risolvono in contestazioni volte esclusivamente a paralizzare gli effetti giuridici del diritto fatto valere dall'attore e, come tali, implicanti un esame incidenter tantum. In questi casi ricorre la fattispecie delle eccezioni riconvenzionali nuove, proponibili in Sede di appello - ai sensi del secondo comma della citata norma - anche se richiedono accertamenti di fatti non dedotti in primo grado. (nella specie sono state ritenute ammissibili le eccezioni di simulazione, di donazione in frode alla legge e di negozio misto a donazione, proposte in appello dalla finanza per contrastare la istanza dell'attore diretta alla declaratoria di insussistenza dell'Obbligo di presentare la denunzia di successione per taluni beni). (V. N. 1387-68, massima n. 333002 521-66, massima n. 321039 1391-56 e n.507-68, massima n. 331575).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)