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Sez. 2, Sentenza n. 1547 del 21/02/1985 (Rv. 439537 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439537-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*

Nell'ambito del divieto dello ius novorum nel giudizio di appello, non rientrano le eccezioni riconvenzionali in quanto queste costituiscono delle semplici contestazioni dell'altrui diritto, tendenti a ottenere il rigetto della domanda. Tali eccezioni possono eventualmente anche ampliare i poteri cognitori del giudice di secondo grado, ma lasciano sempre immutati i suoi poteri decisori determinati dalla domanda dell'attore. (Conf 246/81, mass n 410656; (Conf 3612/77, mass n 387226; (Conf 1372/76, mass n 380077; (Conf 24/75, mass n 373132; (Conf 848/74, mass n 368741; (Conf 524/69, mass n 338666).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)