Sez. 1, Sentenza n. 8470 del 02/08/1995 (Rv. 493535 - 01)
AZIENDA - AVVIAMENTO - IN GENERE | Nozione - Azienda appartenente a società di persone - Valutazione - Criteri.
AZIENDA - AVVIAMENTO - IN GENERE
L'avviamento va definito, nei suoi termini generali, come capacità di profitto di un'attività produttiva, ossia come quell'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (ed, in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che la compongono, in maniera tale che, se l'azienda appartiene, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, a tutti i soci nella stessa proporzione (salva prova contraria), ogni suo incremento è imputabile alla capacità personale ed al contributo di mezzi ed opere di ciascun socio. Pertanto, la semplice constatazione della rilevanza delle capacità personali nell'attitudine dell'azienda a produrre reddito non vale, di per sè, a distaccare i diritti patrimoniali di ciascun socio, che quelle attività imprenditoriali esercita, dal criterio di proporzionalità con i conferimenti effettuati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)