Sez. 1, Sentenza n. 9392 del 04/09/1999 (Rv. 529658 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA | Società di fatto - Scioglimento seguito da continuazione dell'impresa da parte di un singolo socio - Socio uscente - Distinte liquidazioni in sede giudiziale allo stesso della quota del patrimonio e della quota dell'avviamento - Liquidazione della quota dell'avviamento in misura minore rispetto all'altra - Palese contraddittorietà della motivazione - Liquidazione nella stessa misura - Necessità - Conseguenze - Cassazione con rinvio.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
In tema di scioglimento di una società di fatto, cui sia seguita la continuazione dell'impresa collettiva con la gestione individuale di un solo socio, deve reputarsi viziata da palese contraddizione la sentenza di merito, la quale, nel liquidare la partecipazione del socio uscente, proceda a due distinte determinazioni e gli attribuisca una quota del patrimonio sociale in una certa misura ed un quota del valore di avviamento della impresa sociale in una misura minore, poiché, essendo l'avviamento una componente attiva del patrimonio sociale e proseguendo l'impresa con la gestione individuale, il valore dell'avviamento stesso doveva essere attribuito al socio uscente nella medesima misura della quota del patrimonio (in applicazione di tale principio la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)