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Sez. 1, Sentenza n. 2772 del 23/07/1969 (Rv. 342498 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - BASE DELLA LIQUIDAZIONE - SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA - RIFERIMENTO ALL'EFFETTIVA CONSISTENZA - AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - FUTURA REDDITIVITA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342498-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - BASE DELLA LIQUIDAZIONE - SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA - RIFERIMENTO ALL'EFFETTIVA CONSISTENZA - AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - FUTURA REDDITIVITA - RILEVANZA.*

In una societa di persone, per la redazione della situazione patrimoniale da assumere - a sensi dell'art. 2289 cod.civ. - a base della liquidazione della quota di un socio uscente, non e possibile - a differenza di quanto si pratica (ex art. 2437 cod.civ.) in caso di recesso da una societa per azioni - fare riferimento all'ultimo bilancio o comunque ai criteri di redazione del bilancio annuale di Esercizio, ma deve aversi riguardo alla sua effettiva consistenza al momento della uscita del socio. Pertanto, posto che l'avviamento come elemento del patrimonio sociale si traduce nella probabilita, fondata su elementi presenti o passati ma proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, nella Determinazione del valore di detto bene debbono tenersi in conto non solo i risultati economici della gestione passata ma anche le prudenti previsioni della futura redditivita dell'azienda.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2427, Cod. Civ. art. 2289

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)