Sez. 3, Sentenza n. 709 del 19/01/2004 (Rv. 569489 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimento d'inammissibilità dell'impugnazione emesso dal giudice d'appello - Ricorso per Cassazione - Erroneità della qualificazione del provvedimento impugnato da parte del giudice del merito - Motivo - "Error in procedendo" - Denuncia - Configurabilità - Soluzione - Criteri - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
L'impugnazione con ricorso per Cassazione della declaratoria di inammissibilità del gravame pronunziata dal giudice d'appello sulla base dell'asseritamente erronea qualificazione (nel caso, in termini di ordinanza anziché di sentenza) del provvedimento emesso dal giudice di primo grado integra la denuncia di un "error in procedendo", la cui valutazione rende necessaria l'interpretazione del provvedimento in questione da parte della Corte di legittimità che, non limitandosi a verificare la congruenza logica e giuridica dell'interpretazione resa dal giudice di merito, sia volta a direttamente accertare - attraverso una propria lettura dell'oggetto dell'impugnazione e l'individuazione del relativo contenuto sostanziale - se l'impugnazione stessa sia stata proposta avverso una sentenza o un'ordinanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)