diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1743 del 06/07/1962 (Rv. 252779 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - MANCATA UTILIZZAZIONE DA PARTE DI ALCUNI CONDOMINI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1962-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252779-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - MANCATA UTILIZZAZIONE DA PARTE DI ALCUNI CONDOMINI - IRRILEVANZA.*

Le parti indicate nell'art 1117 n 1 cod civ sono considerate dalla legge come necessarie a consentire l'uso comune dell'edificio. Esse, pertanto, ove il titolo non disponga altrimenti, devono ritenersi comuni a tutti i condomini, siano o non utilizzate od utilizzabili da tutti, poiche, a questo fine, occorre guardare soltanto al servizio generale che le dette parti prestano all'unita dell'edificio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)