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Sez. 1, Sentenza n. 236 del 06/04/1984 Ud. (dep. 10/01/1985) Rv. 167337 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI PARTE DI ARMA - PISTOLA LANCIARAZZI - MANCANZA DEL TROMBONCINO DI LANCIO - EFFICIENZA DELL'ARMA E POSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO CON L'INSERIMENTO DELLA PARTE MANCANTE - PUNIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 10 LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 (ILLEGALE DETENZIONE DI ARMI O PARTI DI ESSE).*
Stato
decisa il 1984-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167337-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI PARTE DI ARMA - PISTOLA LANCIARAZZI - MANCANZA DEL TROMBONCINO DI LANCIO - EFFICIENZA DELL'ARMA E POSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO CON L'INSERIMENTO DELLA PARTE MANCANTE - PUNIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 10 LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 (ILLEGALE DETENZIONE DI ARMI O PARTI DI ESSE).*

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497, che punisce la illegale detenzione non solo dell'arma, ma anche di parti di essa, è irrilevante la circostanza che ad una pistola lanciarazzi manchi il tromboncino di lancio qualora sia in perfetta efficienza ed in grado di funzionare allorché venga inserito il pezzo mancante. (V mass n 161862; (V mass n 161861; (V mass n 157282; (Conf mass n 152824; (Conf mass n 146284).*

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)