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Sez. 6, Sentenza n. 8030 del 11/12/2002 Cc. (dep. 18/02/2003) Rv. 224703 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Poteri del giudice dell'esecuzione - Contenuto e limiti del giudicato.
Stato
decisa il 2002-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224703-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

Il giudice richiesto in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., della revoca di una sentenza di condanna a seguito di abolitio criminis è tenuto ad interpretare il giudicato e a renderne esplicito il contenuto e i limiti, desumendo dalla decisione irrevocabile tutti quegli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari all'applicazione o al diniego della disciplina dettata dal citato art. 673 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)