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Sez. 1, Ordinanza n. 27300 del 05/07/2005 Cc. (dep. 21/07/2005) Rv. 232002 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca della sentenza per abolizione del reato | Poteri del giudice dell'esecuzione - Possibilità di enucleare dagli atti processuali elementi determinanti ai fini della decisione - Valutazione dei fatti difforme da quella compiuta dal giudice della cognizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232002-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca della sentenza per abolizione del reato

In tema di revoca per "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., deve escludersi l'operatività dell'istituto allorché esso richieda da parte del giudice dell'esecuzione, non un riscontro meramente ricognitivo dell'intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice applicata nel giudizio di cognizione, ma un'indagine valutativa in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni alle quali è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che fosse preclusa al giudice di esecuzione una rivalutazione di merito del compendio probatorio acquisito in relazione al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, al fine di identificare la destinazione ad uso personale dello stupefacente, laddove tale destinazione non fosse in qualche modo resa palese dal tenore della sentenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 05/06/1993 num. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)