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Sez. 3, Sentenza n. 21451 del 29/01/2015 Ud. (dep. 22/05/2015) Rv. 263746 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Arresto obbligatorio in flagranza - Non previsto dalla legge del tempo al momento dell'emanazione del decreto di intercettazione e della sua esecuzione - Successiva previsione dell'arresto per effetto di legge intervenuta nel corso del processo - Acquisizione subordinata alla legalità della intercettazione nel momento genetico e a precise condizioni di assunzione nel diverso processo - "Tempus regit actum" - Applicazione - Necessità di riferimento alle leggi vigenti nei rispettivi momenti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263746-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI

Nel caso di successione di leggi che incidano sui requisiti e sui presupposti legittimanti i mezzi di ricerca della prova e l'utilizzazione dei relativi elementi, il principio "tempus regit actum" opera in maniera differente qualora siano ontologicamente separati i due momenti di formazione dell'atto e di formale acquisizione dei risultati della ricerca probatoria; ne deriva che nell'ipotesi di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimento diverso da quello in cui sono state disposte, poiché l'utilizzazione è subordinata, da una parte, alla legalità dell'intercettazione nel momento genetico, e, dall'altra, a precise condizioni di assunzione nel diverso processo, i due requisiti, di legalità del mezzo e di legittimità dell'acquisizione, vanno individuati nelle leggi vigenti nei rispettivi momenti, pur se diversamente disciplinati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili in diverso procedimento le intercettazioni per il reato di cui all'art. 609-quater cod. proc. pen., che, solo successivamente, rispetto al momento in cui erano state disposte ed eseguite le attività di captazione, è stato ricompreso tra quelli per i quali l'art. 380 cod. proc. pen. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/10/2012 num. 172 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)