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Sez. 5, Sentenza n. 4408 del 22/01/1998 Ud. (dep. 15/04/1998) Rv. 211040 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Procedimenti rispettivamente istruiti secondo le norme del previgente e del nuovo codice di rito -.Acquisizione subordinata, da un lato, alla legalità dell'intercettazione nel momento genetico e, dall'altro, a precise condizioni di assunzione nel diverso processo - "Tempus regit actum" - Applicazione - Necessità di riferimento alle leggi vigenti nei rispettivi momenti.
Stato
decisa il 1998-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211040-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI

In tema di diritto transitorio, l'individuazione dei requisiti e dei presupposti legittimanti i mezzi di ricerca della prova e l'utilizzazione dei relativi elementi è regolata dal principio "tempus regit actum" e, quindi, dalla regola della immediata operatività delle norme processuali. Tuttavia il fenomeno della successione delle leggi processuali si atteggia in modo particolare qualora siano ontologicamente separati i due momenti di formazione dell'atto e di formale acquisizione dei risultati della ricerca probatoria, come nell'ipotesi di utilizzazione delle intercettazione telefoniche in procedimento diverso da quello in cui sono state disposte, qualora tali procedimenti siano stati rispettivamente istruiti secondo le norme del previgente e del nuovo codice di rito. Poiché l' utilizzazione è subordinata, da una parte, alla legalità dell'intercettazione, nel momento genetico, e, dall'altra, a precise condizioni di assunzione nel diverso processo, i due requisiti, di legalità del mezzo e di legittimità dell'acquisizione, vanno individuati nelle leggi vigenti nei rispettivi momenti, pur se diversamente disciplinati. (Conseguentemente è stato ritenuto che dovesse aversi riguardo agli artt. 226 bis e seg. del cod. proc. pen. del 1930 quanto alla legalità delle intercettazioni e agli artt. 270 e 271 del nuovo codice di rito per valutare l'utilizzabilità in altro procedimento, pur consistendo tale condizione nell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza a differenza di quella dell'obbligatorietà del mandato di cattura prevista dal vecchio codice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)