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Sez. 1, Sentenza n. 912 del 13/03/1976 (Rv. 379566 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - DECISIONE DEI RECLAMI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379566-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - DECISIONE DEI RECLAMI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

Il provvedimento con il quale il giudice delegato, nell'espletamento dei poteri giurisdizionali conferitigli dall'art 25 n 7 legge fallimentare, liquida il compenso spettante ad un professionista nominato consulente del curatore del fallimento, e suscettibile di reclamo davanti al tribunale, a norma dell'art 26 legge fallimentare. Il decreto con cui il tribunale statuisce su detto reclamo, quale provvedimento definitivo e decisorio in tema di diritti soggettivi, e impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (V 783/74, mass nn 368650 e 368651; (V 2859/72, mass n 360579; (V 2103/70, mass n 348218).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 32, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 32, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)